Manco a farlo apposta ecco l'estratto di una recente sentenza del TAR Toscana avverso al divieto di circolazione nel comune di Firenze e limitrofi (grabbata da
www.infoclassic.net):
IL TAR DELLA TOSCANA ANNULLA LE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE VETTURE A BENZINA NON CATALIZZATE
Solo poche righe da una recentissima sentenza (n.56/2007), del TAR della Toscana , al quale si è rivolto un gruppo di possessori di vetture a benzina non catalizzate, contro la delibera comunale che imponeva il divieto di circolazione:
" è manifestamente illogico...l'inclusione nel divieto di circolazione, dal 1°/7/06, nel Comune di Firenze della classe di veicoli di gran lunga meno incisiva sull'inquinamento e l'esclusione da tale divieto di quella di gran lunga più incisiva.
Sotto quest'ultimo profilo, il motivo esaminato è quindi fondato.
omissis
13 In conclusione il ricorso introduttivo...deve essere dichiarato improcedibile, mentre il ricorso per motivi aggiunti, deve essere parzialmente accolto e il provvedimento con esso impugnato deve essere annullato limitatamente alla parte relativa alla classe di veicoli "auto e leggeri benzina nokat" (rientranti nella categoria "Euro 0")."
Dunque il TAR Toscana ha stabilito che le limitazioni alla circolazione per le vetture a benzina non catalizzate sono "illogiche" ( perchè ormai le vetture a benzina non catalizzate sono una esigua minoranza del parco circolante)
e quindi vanno e sono annullate.
Una piccola vittoria contro amministratori incompetenti e multinazionali dell'auto che, con la collaborazione di pseudo-ambientalisti, vorrebbero farci cambiare l'auto ogni 3/4 anni e distruggere quelle che saranno le storiche di domani.
Non solo: il Tar non ha riconosciuto ai ricorrenti il risarcimento dei danni che avevano chiesto, solo perchè gli stessi non hanno provato con documentazione, il danno subito ( per esempio se in seguito alla Delibera Comunale hanno rottamato o venduto l'auto, oppure se hanno pagato l'installazione di un impianto a gas in seguito alla Delibera Comunale).
Dice infatti la sentenza : "La domanda di risarcimento del danno deve essere respinta perché questo non è provato dai ricorrenti, sui quali incombe tale onere,
trattandosi di danno extracontrattuale".
Se avessero provato il danno, il TAR avrebbe condannato il Comune
a risarcire i danni ai ricorrenti
Inoltre è presumibile che dopo l'annullamento della Delibera da parte del TAR, si possa fare ricorso per richiedere la restituzione delle eventuali multe pagate.
Speriamo ora che altri cittadini, in altre regioni, si attivino nello stesso senso.
Cmq, leggendo il testo completo della sentenza,ho un unico dubbio: stante l'illogicità del provvedimento (il Tar ha portato dati alla mano -Euro 0 contribuiscono per il 5,1% all'emissione di PM10 mentre le Euro3 sono al 35%) non vorrei che i comuni in questione per eliminare il dubbio di illogicità bloccassero anche le Euro3 insieme alle Euro 0...
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