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Immagini Digitali e Copyright

Ultimo Aggiornamento: 11/04/2005 12:47
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07/04/2005 13:55
 
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in parte [OT]: copyright e diritti vari
Queste sono considerazioni tratte da due siti diversi (sono presenti i link) e che sono a mio parere interessanti. Non solo si discute del diritto sulle immagini ma anche sul diritto di poter inserire un determinato link dentro una propria pagina web.

Luca


RIPRODUZIONE DI IMMAGINI SU QUALSIASI SUPPORTO DIGITALE

Riprodurre un’immagine su un CD-Rom, un Photo CD, un sito Internet o qualsiasi altro impiego multimediale on-line od off-line, purché sia destinato ad essere diffuso, è l’esatto equivalente del riprodurla a stampa. Mentre è molto controverso il confine fra lecito ed illecito nel caso della riproduzione per "archiviazione" (su CD, ma anche su disco fisso), è incontestabile che la riproduzione in molti esemplari sia uno sfruttamento economico che va acquistato, o comunque autorizzato.

Nessun editore, agenzia o casa di produzione ha dunque diritto di riprodurre immagini per realizzare dei CD, senza pagare dei diritti agli autori delle foto. Data la scarsa controllabilità degli impieghi multimediali off-line (bisognerebbe visionare singolarmente tutte le immagini) gli utilizzi illeciti sono scoperti abbastanza di rado e, per questo motivo, prosperano.

http://www.mazziol.it/LA_PROTEZIONE_DEL_DIRITTO_DELLE_IMMAGINI_DIGITALI.htm


Il link è sempre lecito?

Il "link" rappresenta in internet un collegamento che viene fatto all'interno di una pagina, per rimandare ad un'altra pagina: in pratica l'utente si posiziona sopra la parola con il mouse, lo preme e sul monitor appare la pagina nuova indicata dalla parola stessa. Questo tipo di attività è molto frequente in rete ed in pratica internet stessa non avrebbe ragione di esistere senza i link che hanno la funzione di collegare tra loro molte informazioni e di renderle agilmente disponibili. Tuttavia, in passato, si sono avuti alcuni casi in cui il diritto di linkare è stato contestato. In particolare ciò è avvenuto quando un sito creava un link alle pagine di un sito concorrente sfruttando il lavoro altrui, oppure quando nel link si utilizzava un marchio registrato o in altri casi analoghi. Normalmente, si ritiene comunque che il link sia libero e che se qualcuno non vuole essere linkato deve espressamente dichiararlo nel proprio dominio. Recentemente negli Stati Uniti si è avuta una sentenza in cui una persona è stata condannata per avere fatto un link ad alcuni libri della chiesa mormone coperti da copyright e la cosa ha suscitato molto scalpore. Altro caso si è verificato recentemente in Svezia dove in primo grado un ragazzo è stato effettivamente condannato per avere fatto un link a brani musicali pirata. La sentenza però, fortunatamente, è stata riformata in appello ed il ragazzo è stato assolto. Il principio che sembra prevalere è quello per il quale, mentre diffondere musica pirata è sicuramente illegale, fare un link di collegamento ad un sito che la diffonde non lo è, in quanto anche dopo il link sarà l'utente a decidere se scaricarla abusivamente o se semplicemente curiosare senza commettere alcun illecito.

Cosa significa la scritta "COPYRIGHT, tutti i diritti riservati all'autore"?

E' la famosa "copyright notification", l'informazione che deve essere inserita sui libri, ma anche sui dischi, sui filmati, sulle pagine internet e sui documenti che godono della protezione del diritto d'autore, per avvisare il lettore che il materiale che ha a disposizione non è liberamente riproducibile, bensì sottoposto a copyright. Riguardo ai libri, gli artt. 12 e seguenti della L. 633/1941 sanciscono che l'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di "utilizzarla economicamente in ogni forma e modo originale o derivato", per cui egli solo ha il diritto, ad esempio, di poter diffondere l'opera nei modi più opportuni, di tradurla, di trascriverla per la fonografia, la cinematografia, per cui chiunque volesse utilizzare quell'opera a qualche fine dovrebbe ottenere la preventiva autorizzazione dell'autore. Quelli di cui abbiamo appena detto sono i c.d. "diritti economici", che l'autore può anche cedere alle case editrici o ad altri soggetti, ma tra i diritti riservati rientra anche il "diritto morale d'autore", ovvero il diritto ad essere riconosciuto autore di un'opera che invece è intrasmissibile. Restano salve alcune utilizzazioni dell'opera, che sono libere e sono previste al capo 5 della stessa legge: è libera la riproduzione di opere o brani per uso personale fatta con mezzi non idonei alla diffusione, la fotocopia di testi esistenti nella biblioteche sempre per uso personale, il prestito al pubblico, il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti d'opera per scopi di critica, di discussione o di insegnamento purché sia menzionato l'autore. Merita sottolineare che il diritto d'autore ha una durata che varia in base al tipo di opera (ad esempio per le fotografie è di 20 anni), ma che nel caso dei libri è molto ampia, in quanto si estende a tutta la vita dell'autore e per 70 anni oltre la sua morte, in capo agli eredi.

Si possono utilizzare liberamente le fotografie scaricate da internet?

Per rispondere correttamente, occorrerebbe valutare diversi aspetti della situazione, tuttavia, in linea di massima, gli esperti distinguono tre livelli di protezione diversi a seconda del tipo di fotografia che si va ad utilizzare, ovvero a seconda che si tratti di fotografie artistiche, di fotografie semplici ma dotate di una qualche originalità o di fotografie documentali che riproducono oggetti o situazioni senza una particolare impostazione da parte del fotografo. Alle prime fotografie, dette creative, viene riconosciuta la protezione tipica del diritto d'autore, per cui ne e' vietata la riproduzione totale o parziale e chi le realizza ha il diritto di utilizzarle in esclusiva per tutta la vita trasmettendo poi lo stesso diritto ai suoi eredi per 70 anni dopo la sua morte. Questo tipo di fotografie vengono vendute a caro prezzo e deve essere sempre citato il nome dell'autore, per cui è sconsigliabile copiarle e riprodurle anche perché, data la loro originalità, sono facilmente riconoscibili. Per il secondo tipo di foto, protette in base agli artt. 87 e ss. L.d.A., occorre ulteriormente distinguere: se le foto presentano il nome e cognome dell'autore, è necessario ottenere il consenso di costui per pubblicarle, pagando normalmente un compenso; se invece non c'è scritto niente e non si conosce l'autore si possono utilizzare liberamente. Il terzo tipo di foto, invece, è sfornito di ogni tutela e può essere liberamente utilizzabile senza pagare alcun compenso. La maggiore difficoltà resta comunque quella di stabilire in concreto e correttamente i confini tra i diversi tipi di fotografia per applicare poi la normativa adeguata.


http://www.ufficiobrevetti.it/copyright/avvocato_copyright.htm

[Modificato da Lucajuventino 07/04/2005 14.03]

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